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Il CITES



STORIA
il CITES (Convenzione Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) è nata dalla necessità di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati) minacciati di estinzione.
La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 175 Paesi, l'italia ne fa parte dal 1980.
Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con Regolamenti che, per alcune specie, sono più restrittivi di quella CITES.

I Regolamenti attualmente in vigore sono:
- Regolamento (CE) 338/1997 del 9 dicembre 2006 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
- Regolamento (CE) 407/2009 del 14 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Questo Regolamento è stato rettificato il 7 luglio 2009 (Rettifica allegati).
- Regolamento (CE) 865/2006 del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.
- Regolamento (CE) 100/2008 del 4 febbraio 2008 che modifica ed integra il Regolamento 865/2006.
- Regolamento (CE) 359/2009 del 30 aprile 2009 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.


IL DOCUMENTO NEL DETTAGLIO
Secondo la normativa dellla convenzione di washigton, le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in tre categorie ed elencate in tre Appendici.
- L'Appendice I include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio.
- L'Appendice II include specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.
- L'Appendice III include specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Ogni specie può transitare, nel tempo, da un livello di protezione all'altro a seconda dei dati di incremento o decremento delle popolazioni, registrati dalle competenti Autorità scientifiche. Come abbiamo detto la CE ha rafforzato alcuni punti del documento originale e infatti le specie da proteggere sono state suddivise, a seconda del grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro Allegati:
- Allegato A: comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie di Appendice II inserite secondo diversi criteri
- Allegato B: comprende sostanzialmente le specie che figurano nell'Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell'Allegato A), le specie dell'Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, e altre specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene
- Allegato C: comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva
- Allegato D: comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva
Passiamo all'espetto piu importante, cosa accade se la mia tartaruga non e in regola??

LE SANZIONI
La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali. Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.
Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati.

IMPORTANTE Se avete aquistato un uccello, ma questo vale per tutto ciò che è in cites, NON POTETE REGOLARIZZARLO VOI!!! l'unico che puo farlo è L'allevatore che lo ha fatto nascere. Quindi il vostro soggetto rimarrà sempre fuorilegge. Per questo diffidate dagli allevatori che allevano animali in cites e che non vi rilasciano nessun documento dicendo che non è piu necessario, dato che questo non è (mai) vero. Ricordate che si rischiano sanzioni che partono da diverse centinaia di euro eccovi un caso eclatante...eco di bergamo


GUIDA ALL'ACQSUISTO
Quando acquistiamo un animale (informarsi sempre prima in modo da arrivare preparati) in CiTES (Allegato B) in generale dobbiamo osservare alcune norme generali:
- L'allevatore cedente deve rilasciare sempre, e obbligato a farlo, una DICHIARAZIONE DI CESSIOE ai fini cites se non dovesse farlo chiedetela voi al suo rifiuto non acquistate l'uccello (se acquistate in negoio va bene lo scontrino o fattura del negozioante). Una volta ottenuto conservate questo foglio dato che in caso di controlli della forestale vi sarebbe richiesto. Nel modulo, oltre ad indicare i dati del cedente e del ricevente, dovrà essere indicato il Servizio di Certificazione C.I.T.E.S. al quale era stata inviata, a suo tempo, la dichiarazione di nascita relativa agli esemplari oggetto della cessione, il numero di protocollo da questi attribuito e la data di protocollazionese ne siamo impossesso altrimenti la data e il metodo di invio della richiesta (fax o raccomandata)
- L'uccello deve essere poi provvisto di anello identificativo univoco e inamovibilese non lo avesse l'iter burocratico sarebbe leggermente piu lungo dato che dovreste procurarvi il registro di carico e scarico.


Recentemente la Commissione scientifica CITES col Decreto Ministeriale del 05 ottobre 2010 poi estesa ad ulteriri specie nel 2014 ha esentato le seguenti specie dal registro di carico e scarico a patto che siano regolarmente denunciati e anellati, tuttavia sussiste ancora l'obbligo di denuncio di nascita entro 10 giorni e obbligo di rilascio e conservazione del certificato di cessione/acquisto. Ecco a voi la lista aggiornata:

01) Agapornis fischeri (Inseparabile di Fischer)
02) Agapornis personata (Inseparabile mascherato)
03) Agapornis taranta (Inseparabile d’Abissinia)
04) Agapornis nigrigenis (Inseparabile guance nere)
05) Agapornis lilianae (Inseparabile di Niassa)
06) Aratinga jandaya (Conuro a testa gialla)
07) Aratinga solstitialis (Conuro del sole)
08) Bolborhyncus linicola linicola (Parrocchetto barrato)
09) Forpus celesti (Pappagaletto di Lesson)
10) Forpus passerinus (Pappagaletto groppone verde)
11) Forpus conspicillatus (Pappagalletto dagli occhiali)
12) Latamus discolor (Parrocchetto veloce)
13) Leiotrix lutea (Usignolo del giappone)
14) Myopsitta monachus (Monaco)
15) Nandayus nenday (Conuro Nandaya)
16) Neophema elegans (Parrocchetto elegante)
17) Neophema pulchella (Parrocchetto turchese)
18) Neophema splendida (Parrocchetto splendido)
19) Neopsephotus bourkii (Parrocchetto di Bourke)
20) Padda oryzivora (Padda)
21) Platicercus icterotis icterotis (Rosella di Stanley)
22) Platycercus elegans elegans (Rosella di Pennant)
23) Platycercus eximius (Rosella comune)
24) Platycercus e.caeciliae (Rosella mantello oro)
25) Poephila cincta (Diamante bavetta)
26) Polytelis alexandrae (Parrocchetto regina alessandria)
27) Polytelis anthopeplus (Parrocchetto coda nera)
28) Polytelis swainsonii (Parrocchetto di Barraband)
29) Pyrrhura molinae hypoxanta (Conuro fianchi gialli)
30) Pyrrhura molinae molinae (Conuro guance verdi)
31) Psephotus haematonosus (Parrocchetto dal groppone rosso)
32) Psittacula cyanocephala (Parrocchetto testa di prugna)
33) Psittacula eupatria eupatria (Grande Alessandrino)
34) Trichoglossus h. haematodus (Tricoglosso nuca verde)
35) Trichoglossus h. moluccanus (Tricoglosso delle molucche)

OBBLIGHI NORMATIVI: REGISTRO E DENUNCIA DI NASCITA
La Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con legge n. 59 del 13/02/1993, all art. 8 bis impone che tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S.
Questa denuncia (dichiarazione) va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento. Una volta compilato ed indirizzato, sempre al Servizio Certificazione C.I.T.E.S. competente, il modulo va spedito a mezzo raccomandata (meglio A.R.),tramite fax oppure consegnato di persona entro e non oltre 10 giorni dall‘evento.
Oltre ai dati del dichiarante, tale modulo deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l'indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune e il marcaggio.
Dando per scontato che la compilazione dei dati del dichiarante non dovrebbe comportare alcuna difficoltà, riteniamo opportuno soffermarci su altri punti del modulo, vale a dire:
data di nascita: i pullus non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso inviare più di una denuncia per una stessa covata, ci pare di non dover essere considerati fuorilegge se facciamo un'unica denuncia per la stessa covata mettendo, come data, quella dell'ultimo pullus;

marcaggio per gli animali in allegato B in genere e sufficiente identificare i sogetti mezzo appositi anellini inamovibili. tale aspetto sarà trattato più avanti in questo articolo (si consiglia quindi di proseguire nella lettura e di trarre solo alla fine le proprie conclusioni in proposito).

Il Servizio di Certificazione C.I.T.E.S., una volta ricevuta la denuncia, avra l'obbligo di registrare la richiesta ma esso non avra alcun obbligo di mandare alcuna informazione inerente alla protoccolazione all'allevatore dichiarante!!

L'ultima normativa rende obbligatorio l'inallenamento di tutte le specie inserite nella normativa a meno che non si vuole ancora adoperare il registro di carico e scarico che per alucune specie e tuttavia sempre obbligatorio.
Ci sentiamo cmq di consigliarne l'inanellamento per molteplici ragioni e per due in particolare:
-la presenza dell'anello rende più facile, in caso di controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato, stabilire una giusta corrispondenza tra documenti (denuncia nascite, cessione, registri) ed esemplare, evitando all'allevatore un inutile e dispendioso, anche economicamente, contenzioso con gli Organi Ispettivi;
-è una garanzia di sicura correttezza nell'allevamento, in quanto mediante l'anello si può sempre risalire all'allevatore presso cui i soggetti sono nati e l'anno di nascita.

CARATTERISTICHE AI FINI CITES DEGLI ANELLI
Un anello di identificazione, per essere definito tale, deve possedere precise caratteristiche: la principale é quella di essere INAMOVIBILE, questo è infatti garanzia contro ogni eventuale manomissione. Deve essere di materiale idoneo, in modo che gli uccelli non possano romperlo o danneggiarlo. Il più usato è l'acciaio ma anche l'alluminio anodizzato e ottimo e anche piu economico
Un anello di identificazione degno di questo nome recherà inciso l'anno di nascita del soggetto (ogni anno e quindi buona norma munirsi di nuovi anelli anche se nulla vieta di anellare soggetti con anelli vecchi), una sigla o numero UNIVOCO che possa far risalire in qualche modo all'allevatore presso cui è nato ed un numero progressivo.
L'anello viene infilato in una zampa dell'esemplare quando ancora piccolo e crescendo non permetterà piu di toglierlo. Essendo di dimensioni appositamente studiate (per gli Agapornis ha un diametro di 3,5, 4 o di 4,5 mm. a seconda della specie), deve essere applicato ad una determinata età che varia da specie a specie d.
Questi anelli possono essere reperiti iscivendosi o F.O.I. che pero risulta essere utilie per allevatori professionisti dato gli elevati costi di iscrizione oppure ad altre associazioni presenti nel panorama ornitologico e che offrono tale servizio, io non mi sento di consigliarne nessuna in particola. L'unica pecca e che se volete concorrere a qualche mostra in itali il monopolio e posseduto dalla FOI e quindi la scelta risulta cadere obbligatoriamente su di essa ma se allevata per pura passione qualsiasi altra associazione fa al caso vostro.

SCONSIGLIO di prendere quelli che si trovano in alcuni negozi perche non hanno l'UNICITA cioe non garantiscono l'unicita dell'anello essendo prodotti in serie quindi ogni confezione avra gli stessi aneli.

Con questo spero di avere chiarito i vostri dubbi se riscontrate anomalie o inesattezze potete conatttarmi, vi ringrazio per l'attenzione.
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